Non essendo ancora una figura professionale di mercato questo programma non è in grado di elaborare correttamente la tua retribuzione. Vorremmo però darti un contributo informativo sulla tua condizione lavorativa e sui tuoi diritti

 

Apprendistato
(L.25/55 - L.56/87 - art.16 L.196/97 – D.M. dell’8 aprile 1998 – D.M. 179/99, G.U. n.138 del 15/6/99)

L' apprendistato è un tipo di contratto di lavoro a causa mista, cioè prevede che, in aggiunta al rapporto di lavoro vero e proprio, l’azienda si impegni a fornire al giovane apprendista la formazione necessaria per diventare un lavoratore qualificato. Accanto alla formazione impartita sul luogo di lavoro a cura dell’imprenditore, l’apprendista deve frequentare corsi di formazione esterni all’azienda.

Questo tipo di contratto è di particolare interesse per il giovane che può svolgere un’esperienza lavorativa e nel contempo essere formato, e per l’azienda che può beneficiare di notevoli sgravi sia contributivi che previdenziali, con la condizione che vengano rispettati gli obblighi formativi stabiliti per legge.

Beneficiari:
Giovani che abbiano assolto l'obbligo scolastico, tra i 15 e i 24 anni, anche con qualifica o diploma post-obbligo idonei rispetto all’attività da svolgere.
Il limite massimo di età è elevabile a 26 anni nelle aree degli obiettivi 1 e 2 (Mezzogiorno e aree in declino industriale) e fino a 29 anni per apprendisti artigiani addetti a mansioni di alto contenuto professionale.
Questi limiti di età sono innalzabili di due anni per i portatori di handicap su tutto il territorio nazionale.

Durata:
Durata minima di 18 mesi e massima di 4 anni, ovvero 5 nel settore artigiano.

Aziende abilitate:
Aziende di tutti i settori, compresa l’agricoltura. L'art.16 della legge Treu stabilisce a favore delle aziende il riconoscimento delle agevolazioni contributive che coprono quasi il 100% degli oneri assicurativi e previdenziali a carico del datore di lavoro.
Tali agevolazioni sono tuttavia subordinate all'effettiva partecipazione dell'apprendista ai corsi di formazione esterna.

Salari e contributi:
Il salario dell’apprendista è pari a una percentuale, crescente ogni semestre, del salario di un lavoratore qualificato di eguale livello.

Formazione sul luogo di lavoro:
Affidata all'imprenditore, nelle imprese artigiane o nelle piccole imprese industriali, o ad un tutore designato dall'imprenditore.

Formazione esterna:
Non può essere inferiore a 120 ore medie annue, va svolta durante l’orario di lavoro in strutture esterne all’azienda individuate dalle Regioni/Province competenti e deve essere certificata. L'azienda ha l'obbligo di nominare un tutore che coordini la formazione esterna con quella interna all'azienda.