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Apprendistato
(L.25/55
- L.56/87 - art.16 L.196/97 – D.M. dell’8 aprile 1998 – D.M. 179/99,
G.U. n.138 del 15/6/99)
L' apprendistato è un
tipo di contratto di lavoro a causa
mista, cioè prevede che, in aggiunta al rapporto di lavoro
vero e proprio, l’azienda si impegni a fornire al giovane
apprendista la formazione
necessaria per diventare un lavoratore qualificato. Accanto alla
formazione impartita sul luogo di lavoro a cura dell’imprenditore,
l’apprendista deve frequentare corsi di formazione esterni
all’azienda.
Questo tipo di
contratto è di particolare interesse per il giovane che può svolgere
un’esperienza lavorativa e nel contempo essere formato, e per
l’azienda che può beneficiare di notevoli sgravi sia contributivi che
previdenziali, con la condizione che vengano rispettati gli obblighi
formativi stabiliti per legge.
Beneficiari:
Giovani che
abbiano assolto l'obbligo scolastico, tra i 15 e i 24 anni,
anche con qualifica o diploma post-obbligo idonei rispetto all’attività
da svolgere.
Il limite massimo di età è elevabile a 26 anni nelle
aree degli obiettivi 1 e 2 (Mezzogiorno e aree in declino industriale) e
fino a 29 anni per apprendisti artigiani addetti a mansioni di
alto contenuto professionale.
Questi limiti di età sono innalzabili di due anni per i portatori
di handicap su tutto il territorio nazionale.
Durata:
Durata minima di 18 mesi e massima di 4 anni, ovvero 5 nel settore
artigiano.
Aziende abilitate:
Aziende di tutti i settori, compresa l’agricoltura.
L'art.16 della legge Treu stabilisce a favore delle aziende il
riconoscimento delle agevolazioni contributive che coprono quasi il 100%
degli oneri assicurativi e previdenziali a carico del datore di lavoro.
Tali agevolazioni sono tuttavia subordinate all'effettiva partecipazione
dell'apprendista ai corsi di formazione esterna.
Salari
e contributi:
Il salario
dell’apprendista è pari a una percentuale, crescente ogni semestre, del
salario di un lavoratore qualificato di eguale livello.
Formazione
sul luogo di lavoro:
Affidata
all'imprenditore, nelle imprese artigiane o nelle piccole imprese
industriali, o ad un tutore designato dall'imprenditore.
Formazione
esterna:
Non può essere inferiore a 120 ore medie annue, va
svolta durante l’orario di lavoro in strutture esterne all’azienda
individuate dalle Regioni/Province competenti e deve essere certificata.
L'azienda ha l'obbligo di nominare un tutore che coordini la formazione
esterna con quella interna all'azienda.
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