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Attualmente non siamo in grado di elaborare correttamente la tua retribuzione.

Vorremmo però darti un contributo informativo sulla tua condizione lavorativa e sui tuoi diritti.

SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA
(ex LAVORO INTERINALE)

(Legge 24 giugno 1997, n. 196 (pacchetto TREU) - Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la categoria delle imprese fornitrici di LAVORO TEMPORANEO 23 settembre 2002) - Decreto Legislativo 276/03

Il recente Decreto Legislativo 276/03 trasforma il lavoro interinale in somministrazione di manodopera, che può essere a tempo determinato o indeterminato.

Rimangono pero' ancora in vigore le condizioni stabilite nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la categoria delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo del 23 Settembre 2002.

L'attività di somministrazione di manodopera può essere esercitata solo da società iscritte in apposito albo presso il Ministero del Lavoro,

La retribuzione non può essere inferiore a quella dei lavoratori dell’impresa utilizzatrice inquadrati al corrispondente livello, secondo la contrattazione collettiva applicata alla stessa. La retribuzione viene liquidata con periodicità mensile (entro il 15 del mese successivo) su base oraria.

Vista l’oggettiva difficoltà di calcolo vieni a verificare la tua Giusta Paga alla CGIL-NIdiL o agli uffici vertenze della CGIL sul territorio.

www.cgil.milano.it/nidil

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